Assegnazione della casa familiare ai figli
Assegnazione della casa familiare ai figli
Avvocato matrimonialista Milano
Risultato positivo per lo Studio in un caso di separazione consensuale con assegnazione della casa familiare ai figli. il Tribunale di Milano, con sentenza n. 1015 in data 5 – 17 marzo 2025 ha pienamente accolto il ricorso presentato dal socio, Giuseppe Altamura e, tra l’altro, ha assegnato la casa familiare alla figlia dei ricorrenti.
L’assegnazione della casa familiare
Il collocamento della prole è certamente uno delle decisioni più significative all’interno di una sentenza di separazione o divorzio.
L’art. 337 sexies c.c. dispone che “il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell’interesse dei figli. Dell’assegnazione il giudice tiene conto nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori, considerato l’eventuale titolo di proprietà. Il diritto al godimento della casa familiare viene meno nel caso che l’assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio“
La principale condizione su cui l’assegnazione si fonda è quindi è il collocamento dei figli presso uno dei coniugi. In assenza di figli, la giurisprudenza (Cass. 24254/2018) è ormai granitica nell’affermare che il giudice non può disporre l’assegnazione dell’abitazione, nemmeno quando il coniuge più debole sia privo di una casa mentre l’altro sia proprietario di più immobili.
Quanto alla cessazione del diritto all’assegnazione, il citato art. 337 c.c., al comma 1 stabilisce che “Il diritto al godimento della casa familiare viene meno nel caso in cui l’assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare, o conviva more uxorio, o contragga nuovo matrimonio”. Tali eventi fanno infatti venir meno i requisiti alla base dell’assegnazione
La revoca dell’assegnazione può essere richiesta anche nei cosi di cessazione della convivenza dei figli con il genitore assegnatario. La detta cessazione deve però essere “definitiva ed irreversibile” (Cass. n. 14348/2012).
L’assegnazione della casa familiare ai figli
Un recente orientamento giurisprudenziale, in particolari condizioni, ha introdotto la possibilità che la casa familiare venga assegnata direttamente ai figli. Questo “modello abitativo” permette ai figli di restare nella casa familiare, evitando continui cambi di residenza e mantenendo, così, quella stabilità di cui hanno bisogno, mentre i genitori si alternano secondo un calendario prestabilito.
A tale proposito si richiama l’ordinanza della Cassazione n. 6810 in data 7 marzo 2023. La detta Cassazione, ha infatti stabilito che , “l’alternanza dei genitori nella casa familiare assegnata ai figli è una opzione che presuppone una seria e concordata organizzazione dei genitori a ciò funzionale, nel rispetto e nell’esercizio della responsabilità genitoriale di ciascuno.
La scelta deve corrispondere al reale interesse dei minori ed alle loro esigenze di crescita ed essere idonea a consolidare l’habitat e le consuetudini di vita, finalità per la quale è prevista l’assegnazione della casa familiare. Il giudice dovrà effettuare gli approfondimenti istruttori e le valutazioni del caso, tenuto conto anche della volontà dei minori, dell’età, del grado di maturità e del livello di capacità di gestirsi anche in autonomia raggiunto dagli stessi”.
La ratio della decisione è chiara e risiede nel superiore interesse del minore.
La detta ordinanza, nella soluzione del caso in esame ha infatti accertato:
– che entrambi i genitori erano presenti nella vita delle loro figlie, in tutti i contesti, da quello scolastico a quello medico e che nell’organizzazione della quotidianità erano aiutati dai nonni materni e paterni.
– che la situazione abitativa dei genitori era idonea per la prosecuzione dell’assetto di vita delle minori: infatti, entrambe i genitori avevano a disposizione soluzioni abitative tali da consentire con successo l’alternanza nella casa familiare.
La sentenza n. 1015/2025 del Tribunale di Milano
Sulla base del detto orientamento giurisprudenziale si è espresso il Tribunale di Milano con la sentenza in esame.
In particolare, il ricorso per separazione consensuale congiunta depositato dallo Studio, quanto alle tematiche affrontate dal presente articolo, chiedeva l’accoglimento delle seguenti condizioni:
– assegnazione alla figlia minore della casa familiare;
– alternanza settimanale dei coniugi nella casa familiare;
– contribuzione al mantenimento della detta figlia minore in quote uguali fra i coniugi;
– accoglimento della domanda di rinuncia alla quantificazione dell’assegno di mantenimento, sia quanto alla figlia, sia quanto all’altro coniuge.
Il Tribunale di Milano ha accolto totalmente le dette richieste condizioni in quanto è stato dimostrato che entrambi i coniugi avevano a disposizione, per le rispettive settimane di non coabitazione con la figlia, di soluzioni abitative gratuite (rispettive case dei genitori) che consentivano loro di mantenere una rilevante serenità economica che avrebbe influito positivamente nel loro rapporto con la figlia.
Anche quanto alla liquidazione degli assegni di mantenimento, il Tribunale, sulla base dell’autonomia economica di entrambi i coniugi e dell’equa e precisa distribuzione degli oneri relativi al mantenimento della figlia, accoglieva la relativa domanda di rinuncia alla quantificazione degli stessi.
Conclusioni
In conclusione l’orientamento seguito da alcuni Tribunali di merito di assegnazione ai figli della casa familiare consente ai figli di restare nella casa familiare, evitando continui cambi di residenza e mantenendo, così, quella stabilità di cui hanno bisogno, mentre i genitori si alternano secondo un calendario prestabilito.
Tale possibilità è tuttavia concessa previa verifica caso per caso da parte del Giudice di alcune condizioni:
– la relativa istanza deve essere formulata dai coniugi in accordo tra loro qualora inoltre il rapporto tra loro corrente sia caratterizzato da uno spirito di collaborazione che abbia ad oggetto non solo la cura del figlio, ma anche la gestione della casa.
– l’accordo deve avere una durata, nel senso che tale soluzione è pensata come temporanea e spesso utilizzata fino a che i figli non raggiungano una certa età o fino a che non si stabilizzino le condizioni di vita dopo la separazione o il divorzio.
– I coniugi devono avere un’abitazione alternativa che consenta al genitore non momentaneamente collocatario di poter vivere la propria vita che però non comporti oneri economici non sostenibili.
Contattaci per una prima consulenza.